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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- I.C.I -

I N D I C E

TITOLO  I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  1 – Oggetto del regolamento

Art.  2 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Art.  3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

TITOLO  II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art.  4 – Esenzioni

Art.  5 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

Art.  6 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

Art.  7 – Assimilazioni ad abitazione principale

Art.  8 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

TITOLO  III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 9 –  Denunce e comunicazioni

Art. 10 –  Modalità di versamento

Art.11 –  Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Art.12 –  Accertamenti

Art.13 –  Attività di controllo

Art.13bis -Misura degli Interessi…(Delibera Consigliare n. 27 di data 23 ottobre 2003)

Art.14 –  Rimborsi

Art.15 –  Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

TITOLO  IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 –  Norme di rinvio

Art.17 –  Entrata in vigore

Art.18 –  Norme transitorie


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 ART. 1

Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Sanzeno  nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

ART. 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta
Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Resta inteso che, in caso di mancato pronunciamento da parte del Consiglio comunale, si intendono in vigore le tariffe e le detrazioni determinate per legge.

 ART. 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa nell’allegato al presente Regolamento, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.

Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione l’ubicazione dell’area, la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

I valori di cui al comma 1 possono essere aggiornati periodicamente, a partire dal gennaio 2000 con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall’Istat e riferito al periodo dicembre – dicembre.  

* Il seguente quinto comma viene aggiunto con Deliberazione Consigliare n. 42 di data 29 dicembre 2004

Per l’anno 2005 e fino a nuova modifica, si propone la seguente zonizzazione e i relativi valori:

AREE RESIDENZALI  ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

Valore venale ai fini I.C.I. Euro 90,00 al mq.

  • Per aree residuali di superficie inferiore al lotto minimo  necessario per edificare si opera una riduzione di valore fino al  30% o che comunque non hanno i requisiti per un autonomo utilizzo ai fini edificatori.
  • Per aree che presentano gravi penalità morfologiche – pendenza  naturale uguale o superiore al 25%  - si opera una riduzione fino al 25%
  • Per aree di rispetto stradale si opera una riduzione del 50%
  • Non sono soggette ad imposta le aree già edificate o pertinenziali degli edifici esistenti,  a prescindere dall’autonomo accatastamento.

Sono da considerare  aree pertinenziali quelle che concorrono :

-alla formazione del lotto minimo previsto dal PRG

-alla formazione della superficie minima richiesta per la realizzazione del volume o della superficie coperta dal fabbricato esistente in relazione all'indice di edificabilità o al rapporto di copertura previsti dal PRG,

-non consentano in ogni caso l'effettiva realizzazione di nuova volumetria ad esclusione delle costruzioni accessorie aventi i requisiti di legnaia.

·       Non sono comunque da considerare aree soggette al ICI quelle edificate qualora la possibilità di ampliamento dell’edificio sia contenuta entro il limite del 20 % del volume esistente.

AREE  RESIDENZIALI SOGGETTE A PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Valore venale ai fini I.C.I Euro 80,00 al mq.

Si intendono per tali quelle incluse in  Zone soggette a piani non ancora approvati.

Per  eventuali riduzioni di imposta valgono le medesime considerazione delle aree

Residenziali esistenti o di completamento.

AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI RILEVANZA LOCALE

Per tutte le aree rientranti in detta destinazione urbanistica viene determinato il valore venale

Ai fini I.C.I. in Euro 0,00 al mq.

AREE PER ATTIVITA’ ALBERGHIERE

Valore venale ai fini I.C.I. Euro 70,00 per mq.

AREE  PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

Valore venale ai fini I.C.I. Euro 50,00 al mq.

Aree per strutture produttive dell’agricoltura – insediamenti zootecnici:

Valore venale ai fini I.C.I. Euro 25,00 al mq.

Aree a cava

Valore venale ai fini I.C.I. Euro 25,00 al mq. 

Aree per raccolta e riciclaggio materiali inerti

Valore venale ai fini I.C.I. Euro 30,00 al mq.

Il contribuente che vorrà usufruire delle eventuali riduzioni e/o esenzioni suindicate, dovrà presentare idonea documentazione atta a verificare l’esistenza dei requisiti stessi, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale dichiara quanto segue:

che la particella fondiaria e/o edificale n. ……… in C.C. ……………….. di mq. …….. contigua al fabbricato p.ed. ………. In categoria catastale A/……..

- non raggiunge il lotto minimo previsto dal PRG

- possiede i requisiti per l’esenzione e/o riduzione come da idonea documentazione allegata.

La dichiarazione e la documentazione sopraccitata saranno oggetto di opportune verifiche.

Dovrà essere inoltre effettuata una adeguata informazione al fine di rendere edotto il contribuente che, nel caso in cui la situazione dichiarata muti, dovrà essere assolto l’obbligo tributario.

 

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

 ART. 4

Esenzioni
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, delle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.

ART. 5

Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall’imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

1.    sui terreni persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali;

2.    il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola -, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.

L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate, ed ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo al suo verificarsi.

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 446/97, la disposizione di cui al punto 2 ha carattere interpretativo e pertanto è valida anche per gli anni precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 6

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
Ai sensi dell'art. 59, comma  1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché appartenenti allo stesso fabbricato ovvero insistenti sui fondi  confinanti con il fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.

Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

La presente norma trova concreta applicazione solo nel caso in cui  il Comune adotti aliquote differenziate ed agevolate per l’abitazione principale.

ART. 7

Assimilazioni ad abitazione principale
Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta e collaterale  entro il  II° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all’art. 6.

ART. 8

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97,  le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/96 e in base alle vigenti norme edilizie del Comune,  sono identificate come di seguito.

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

1.    gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

2.    gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a)    mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b)   da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68 e ss.mm., nella quale si dichiara:

-     che l’immobile è inagibile o inabitabile;

-     che l’immobile non è di fatto utilizzato.

La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all’art. 9,  la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell’inizio dei lavori di risanamento edilizio.

 

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 9

Denunce e comunicazioni
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1, del D.Lgs. 446/97 ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I..

Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell’unità immobiliare interessata alla variazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione, ecc.) è avvenuta.

Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.

La comunicazione può essere presentata da un solo contitolare dell’immobile anche per conto degli altri.

La comunicazione deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti. Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 4, del D.Lgs. 446/97 l’omessa comunicazione è punita con una sanzione pari a *“206 Euro” per ciascuna unità immobiliare e si considera omessa la comunicazione effettuata dopo il sessantesimo giorno dalla scadenza.

La tardiva comunicazione è punita con una sanzione pari a *“103 Euro” per ciascuna unità immobiliare e si considera tardiva la comunicazione effettuata fino al sessantesimo giorno dopo la scadenza.

La sanzione deve essere notificata con provvedimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno in cui la comunicazione doveva essere presentata.

*“Ai sensi dell’articolo 13, quinto comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l’istituto del ravvedimento operoso si applica anche alla comunicazione I.C.I.”

*Deliberazione Consigliare n. 27 di data 23 ottobre 2003

Le suddette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2004, fatte salve le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali hanno vigore non appena espletate le formalità  di pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa e dallo Statuto comunale;

ART. 10

Modalità di versamento
L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri,  purché l'imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche su istanza del Comune, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti dei soggetti passivi.

*“L’imposta annualmente dovuta al Comune deve essere versata in un’unica soluzione dal 1° al 20 dicembre. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento anche in due rate rispettivamente con scadenza 30 giugno e 20 dicembre, ovvero in un’unica soluzione da corrispondere entro il 30 giugno. I versamenti d’imposta devono essere effettuati tramite il concessionario del servizio di riscossione ovvero al Tesoriere comunale anche a mezzo c/c postale ovvero tramite il sistema Bancario ”.

Ai sensi dell’art. 17, comma 88, della L. 127/97 i versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a **“Euro 10,00”. Tale disposto si applica fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 16 della L. 146/98.

*Deliberazione Consiliare n. 41 di data 29 dicembre 2004.

**Deliberazione Consigliare n. 27 di data 23 ottobre 2003

Le suddette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio successivo, fatte salve le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali hanno vigore non appena espletate le formalità  di pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa e dallo Statuto comunale;

 ART. 11

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97:

Quindi i termini scadono:

La Giunta Comunale, può stabilire il differimento di 6 mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

*“Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta superi l’importo di euro 2.580,00.  Nel caso in cui  l’ammontare risulta superiore a euro 5.160,00.= , il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui  all’art. 38 bis del D.P.R. 633772 (titoli di stato, titoli garantiti dallo stato, fideiussioni bancarie o polizze assicurative fidejussorie).

La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:

*Deliberazione Consigliare n. 27 di data 23 ottobre 2003

Le suddette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2004, fatte salve le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali hanno vigore non appena espletate le formalità  di pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa e dallo Statuto comunale;

 ART. 12

Accertamenti
*“Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.”

**“Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, il cui valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, al recupero dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi nella misura di legge senza applicazione di sanzioni.”

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 3, del D.Lgs. 446/97, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. L’avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

*Deliberazione Consigliare n. 27 di data 23 ottobre 2003

**Deliberazione Consigliare n. 41 di data 29 dicembre 2004

Le suddette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio successivo, fatte salve le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali hanno vigore non appena espletate le formalità  di pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa e dallo Statuto comunale;

ART. 13

Attività di controllo
La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 2, del D.Lgs. 446/97, fissa ogni anno gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base della potenzialità della struttura organizzativa di cui il Comune dispone (ufficio tributi, ufficio tecnico, ecc.) ed individua indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili anche tramite l’indicazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 5, del D.Lgs. 446/97, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

ART. 13 bis

Misura degli interessi
Gli interessi da applicare, per la riscossione ed il rimborso dell’imposta comunale sugli immobili per i periodi d’imposta e per i rapporti tributari precedenti a quello in corso, sono stabiliti nelle stesse misure previste, in relazione alle imposte erariali, e precisamente: *9% annuo, 4,5% semestrale, dal 01.01.1993 al 31.12.1993, * 6% annuo, 3% semestrale, dal 01.01.1994 al 31.12.1996, * 5% annuo, 2,5% semestrale, dal 01.01.1997 in poi.

Le presenti disposizioni si applicano per tutti i provvedimenti emessi dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente modifica al Regolamento di disciplina dell’ICI e sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dei provvedimenti emessi in data precedente, ai quali sono stati applicati gli interessi diversi da quelli di cui al 1° comma.

Deliberazione Consigliare n. 48/2000 di data 29 novembre 2000

ART. 14

Rimborsi
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune procede entro 180  giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente dalla data dell’istanza di restituzione.

E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di azioni di accertamento o di recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

ART. 15

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/97, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quali aree fabbricabili.

Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale dello strumento urbanistico (o della relativa variante), che modifica la destinazione dell’area e compete per i periodi d’imposta comunque successivi alla data 01.01.1999.

Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete per 10 anni precedenti la data del provvedimento da parte della Giunta provinciale dello strumento urbanistico o di sue varianti che tolgono il vincolo urbanistico; il rimborso compete per i periodi d’imposta comunque successivi alla data del 01.01.1999.

La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

a)    le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;

b)   non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. 504/92.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 16

Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 17

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, fatta salva la disposizione contenuta nel 1° comma dell’art. 12 e le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali hanno vigore non appena espletate le formalità di controllo e di pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa e dallo Statuto comunale. 

ART. 18

Norme transitorie
A seguito della soppressione, con il precedente art. 9, dell’obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque di modificazione della soggettività passiva, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell’anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999.