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Statuto

COMUNE DI SANZENO
S T A T U T O
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 9 DI DATA 29.04.1994
 

PREAMBOLO

Dopo il referendum del 21 maggio 1968, la L.R. 3 agosto 1968 n. 18, ha disposto la fusione dei tre comuni storici di Banco, Sanzeno e Casez, assegnando al nuovo Comune la denominazione di Comune di Sanzeno.  

Titolo I

Principi Generali 

Art. 1

1. Il Comune di Sanzeno è composto dalle frazioni di Banco, Sanzeno e Casez.

2. Gli organi e gli uffici del Comune hanno sede nella frazione di Banco.

3. Lo stemma del Comune, concesso con R.D. 17.4.1930, rappresenta tre colombe bianche nell'atto di posarsi sopra l'antenna di un carroccio.

Art. 2

1.  Lo Statuto detta le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione del Comune di Sanzeno nell'ambito dell'autonomia che ad esso viene attribuita dalla Costituzione, dalla Legge Regionale 4.1.1993 n. 1 e da altre leggi dell'ordinamento giuridico italiano.

2.  I principi fondamentali stabiliti dal presente Statuto vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 3

1.  Il Comune rappresenta le comunità di Sanzeno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.  Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita inoltre le funzioni che gli sono attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 4

1.  Il Comune opera per realizzare le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.  Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

Art. 5

1.  Nell’ambito delle competenze che gli sono attribuite il Comune attua i valori espressi dalla comunità, promuove un equilibrato assetto del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, valorizza il patrimonio archeologico, storico e artistico, favorisce e sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

2.  Nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero con interventi presso gli enti pubblici competenti il Comune si impegna inoltre:

3.  Il Comune sostiene e realizza ogni iniziativa di ordine culturale, sociale e istituzionale che ritenga utile affinché l'unificazione della comunità residente possa concretizzarsi in una effettiva azione comune delle tre frazioni.

Titolo II
Organi del Comune 
Capo I
Il consiglio Comunale 
Art. 6

1.  Il Consiglio comunale è composto dai Consiglieri eletti e rappresenta la comunità comunale, di cui riconosce ed interpreta gli interessi generali.

2.  Quale organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, esercita le competenze che gli sono assegnate dalla legge regionale e quelle che gli vengono attribuite espressamente dallo statuto, nell'ambito della legge.

3.  Il Consiglio in particolare definisce gli indirizzi politico amministrativi del Comune secondo i principi affermati dallo statuto, stabilisce le linee programmatiche dell'attività comunale, adottando gli atti fondamentali per il quadro istituzionale e l'organizzazione del comune, la programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, la pianificazione territoriale ed urbanistica.

4.  Il Consiglio esercita la funzione di controllo sull'attività della Giunta, del Sindaco e della struttura organizzativa del Comune.

5.  Esercita ancora funzione di controllo nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge o dai singoli ordinamenti, sull'attività di istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate, consorzi, società per l'esercizio di servizi pubblici o la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 7

1.  Il Consiglio esprime posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, economico, sociale e culturale.

2.  I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Capo II
Convocazione e Costituzione
Art. 8

1.  Il Consiglio viene convocato dal Sindaco, previa consultazione della Giunta o su proposta della Giunta stessa, mediante avvisi scritti contenenti l'elenco degli argomenti da trattare.

2.  Tali avvisi sono notificati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta; nel computo del termine sono esclusi il giorno della notifica e quello della seduta.

3.  Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso tuttavia ogni proposta di deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri, può essere differita al giorno seguente.

4.  Entro lo stesso termine di 24 ore deve essere recapitato l'avviso riguardante nuovi oggetti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una seduta.

5.  L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare viene pubblicato all'albo comunale lo stesso giorno della notificazione ai consiglieri, affinché tutti coloro che sono interessati possano assistere alla seduta.

6.  I fascicoli riguardanti le proposte di deliberazione con la documentazione relativa sono posti a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della seduta e in caso di convocazione urgente, almeno 24 ore prima.

Art. 9

1.  Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuato il caso in cui con deliberazione motivata il Consiglio non disponga diversamente.

2.  La seduta deve essere dichiarata segreta quando venga prospettata la necessità di esprimere giudizi sulle qualità o sulle attitudini di una o più persone.

Art. 10

1.  Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un regolamento che detta anche norme nelle seguenti materie:

Art. 11

1.  Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di oltre metà dei consiglieri comunali assegnati.

2.  Qualora il Consiglio non sia regolarmente costituito in prima convocazione, nella seconda seduta, da convocarsi in data diversa con lo stesso ordine del giorno, è sufficiente la presenza di sette Consiglieri su quindici assegnati, salve restando le maggioranze particolari richieste per l'approvazione di specifiche deliberazioni.

Art. 12

1.  I Consiglieri eletti nella stessa lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un altro gruppo diverso, con il consenso di questo.

2.  Ciascun gruppo consiliare deve comunicare al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro la data della prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di comunicazione e fino a diversa indicazione da parte degli interessati, si ritiene sia capogruppo il consigliere che ha ottenuto più voti nella propria lista.

Art. 13

1.  Ai Consiglieri spetta un’indennità di presenza determinata nella misura di lire 50.000.

2.  La stessa indennità compete anche agli assessori e ai membri delle Commissioni formalmente costituite.*

*Deliberazione consigliare n. 18 di data. 9 giugno 1997

Art. 14

1.  Alle sedute del Consiglio possono essere invitati a partecipare ed a prendere la parola, rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, esperti, professionisti, rappresentanti di altri Enti o associazioni, ed altre persone la cui consultazione risulti necessaria od opportuna per approfondire specifici argomenti oggetto di proposte di deliberazione.

Art. 15

1.  Per l'analisi di tematiche peculiari per la comunità comunale e lo studio e la predisposizione di programmi e documenti a carattere normativo, il Consiglio su proposta della Giunta o dei Consiglieri, può costituire al suo interno delle Commissioni, stabilendo di volta in volta numero dei membri, competenze e durata. Nelle Commissioni viene garantita, una adeguata rappresentanza delle minoranze. I lavori delle Commissioni e la loro organizzazione sono disciplinati dal regolamento.

Art. 16

1.  L'elezione dei Consiglieri, la decadenza e le dimissioni dalla carica sono disciplinate con Legge Regionale.

Art. 17

1.  Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi nei quali la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre maggioranze speciali.

2.  Ai fini della determinazione della maggioranza nelle votazioni a scrutinio palese si computano tra i votanti gli astenuti, nelle votazioni per scheda segreta si computano le schede bianche e le nulle.

3.  Le votazioni sono eseguite in modo palese per alzata di mano, salvi i casi in cui la seduta sia stata dichiarata segreta e negli altri casi previsti dal regolamento.

Capo III
Il Sindaco
Art. 18

1.  Il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale rappresenta unitariamente il Comune e la comunità, sovraintende agli uffici ed ai servizi ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, promuovendo le iniziative e gli interventi più idonei per conseguire le finalità istituzionali del Comune.

Art. 19

1.  Quale ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Art. 20

1.  In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto dal Vice Sindaco, da lui nominato con apposito atto di incarico.

2.  Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano d'età.

Art. 21

1.  Il Sindaco, con atto sempre revocabile, può delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

2.  Le deleghe e le loro eventuali modificazioni sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

3.  Il Sindaco può inoltre delegare un assessore o un consigliere a rappresentare in sua vece il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

Capo IV
La Giunta 
Art. 22

1.  La Giunta comunale costituisce l'organo di governo del Comune e opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

2.  La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori.

Art. 23

1.  Spetta alla Giunta l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al segretario o ad altri funzionari.

Art. 24

1.  La Giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale e si riunisce validamente con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

2.  Viene convocata dal Sindaco con avviso recapitato o comunicato oralmente almeno 24 ore prima.

Art. 25

1.  Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza con voto palese sempre che non si debba procedere diversamente per disposizione di legge.

Art. 26

1.  Alle adunanze della Giunta possono partecipare su invito, esperti, rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, rappresentanti di altri Enti od associazioni ed altre persone la cui consultazione su particolari argomenti attinenti a loro funzioni ed incarichi, sia ritenuta necessaria od opportuna per acquisire elementi utili alle deliberazioni da adottare.

Capo V
Elezione del Sindaco e della Giunta
Art. 27

1.  L'elezione del Sindaco, la nomina dei componenti della Giunta e la durata in carica del Sindaco e della Giunta sono disciplinati dalla Legge Regionale.

Capo VI
Difensore Civico
Art. 28

1.  Il Comune di Sanzeno provvede ad attivare l'istituto del difensore civico mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Titolo III
Organizzazione
 Capo I
Uffici e Personale
Art. 29

1.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è fondata su criteri di funzionalità ed efficienza, economicità di gestione, flessibilità e trasparenza e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 30

1.  Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello statuto, definisce:

a) l'articolazione degli uffici e dei servizi e relative funzioni;

b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;

c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;

d) le procedure di assunzione e cessazione del servizio;

e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;

f)  l'organizzazione ed il funzionamento della commissione di disciplina;

g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

Capo II
Segretario comunale
Art. 31

1.  Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e svolge tutte le funzioni ed i compiti che gli sono attributi dalla legge e dai regolamenti.

2.  Dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

3.  Il Segretario in particolare roga, su richiesta del Sindaco, i contratti egli atti nei quali il Comune è parte contraente, presiede le commissioni di gara, qualora non svolga le funzioni di ufficiale rogante, presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.

4.  Spetta inoltre al Segretario comunale, con le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento:

a)  curare le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti;

b)  accertare e indicare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, non assegnato direttamente al suo ufficio, il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale;

c)  predisporre gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi nonchè proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dal Sindaco e dalla Giunta;

d)  organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;

e)  partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente.

5.  Ferme restando le competenze specificamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'ambito della gestione degli uffici e dei servizi comunali assegnata al segretario e l'esercizio delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

 Capo III
I Servizi Pubblici 
Art. 32

1.  I Servizi pubblici di competenza comunale sono organizzati in modo da risultare facilmente accessibili e da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

2.  Il Comune in considerazione delle ridotte dimensioni demografiche/ della natura e dell'entità dei servizi da erogare/ tende a gestire i servizi pubblici in economia.

3.  La gestione e l'organizzazione dei servizi in economia è disciplinata da appositi regolamenti.

4.  Ove le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio/ anche in relazione alle esigenze degli utenti/ o il contenuto imprenditoriale/ rendano opportuna una forma di gestione diversa/ il Consiglio Comunale può determinare la gestione dei servizi in concessione o mediante le forme collaborative intercomunali.

5.  Il Consiglio Comunale, in particolare individua le forme associative o di cooperazione fra Comuni più appropriate/ fra quelle previste dalla Legge Regionale 4.01.1993 n. 1, in relazione ai servizi da gestire ed agli obiettivi da raggiungere.

6.  Il Comune inoltre, con motivata deliberazione del Consiglio, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può partecipare a società di capitali a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici. In tal caso spetta al Consiglio ogni determinazione circa le modalità di costituzione, la quota di partecipazione, l' organizzazione ed i rapporti tra Comune società ed eventuali sucessive modificazioni.

7.  Quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il Consiglio comunale può delegare al comprensorio o all'Ente che lo sostituirà in futuro, l'organizzazione di servizi e funzioni di propria competenza 

TITOLO IV
Partecipazione e Procedimento
Capo I
Partecipazione e Referendum
Art. 33

1.  Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni culturali, educative e sportive, le associazioni rappresentative di invalidi e portatori di handicap, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

2.  In particolare il Comune favorisce la realizzazione di attività ed iniziative di interesse. generale o riservate ad un numero rilevante di cittadini, erogando contributi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.P. 31.07.1993 n. 13, concedendo l'uso di sale pubbliche, strutture ed attrezzature di sua proprietà.

3.  Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, invita annualmente i rappresentanti di tutte le Associazioni che operano sul territorio del Comune ad un incontro, per conoscere tempestivamente le iniziative programmate e per esaminare congiuntamente eventuali problematiche connesse.

4.  Il coordinamento delle attività culturali e ricreative delle Associazioni e del Comune è demandato ad un'apposita Commissione consiliare.

Art. 34

1.  Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, anche su base frazionale, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione, l'imparzialità e la trasparenza.

2.  L'amministrazione può ricorre a forme particolari di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 35

1.  Gli elettori del Comune in numero di almeno 25 possono presentare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Tali proposte devono indicare le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2.  Il Sindaco entro trenta giorni sottopone le proposte all'organo competente, corredandole del parere del Segretario.

Art. 36

1.  Su materie assegnate alla propria competenza, il consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati può indire il referendum popolare.

2.  Il referendum propositivo e consultivo può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno 120 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune ed aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio comunale, con firme autenticate da notaio, cancelliere della Pretura o dal Segretario del Comune o da altro dipendente comunale autorizzato.

Art. 37

1.  Il referendum deve avvenire sulla base di uno o più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivocabile e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di:

a)  materie che non rientrano nella competenza dell'Amministrazione comunale;

b)  questioni di natura religiosa;

c)  questioni elettorali e personali;

d)  argomenti che hanno già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni;

e)  questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario del Comune.

2.  La raccolta delle firme per l'istanza di referendum da iniziativa popolare deve essere preceduta dal giudizio di ammissibilità espresso da un organo collegiale composto dal segretario comunale, dal Difensore civico e da un esperto designato dal Consiglio comunale entro 60 giorni dalla richiesta scritta di apposito comitato promotore composto da non meno di cinque cittadini aventi i requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo.

3.  ottenuta la conferma dell'ammissibilità e l'adesione minima richiesta nella successiva raccolta di firme, la proposta di referendum è presentata al Sindaco che provvede ad indire la relativa consultazione popolare entro 30 giorni per una domenica compresa nel successivo semestre.

4.  La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5.  Se l'esito è risultato favorevole, il Sindaco entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati sottopone agli organi collegiali, secondo le rispettive competenze, una proposta di deliberazione in conformità all'esito referendario.

6.  Il Sindaco può sottoporre al Consiglio analoga proposta di deliberazione anche in caso di esito negativo della consultazione referendaria.

7.  Il referendum può essere limitato anche ad una singola frazione comunale per quesiti particolari.

8.  In tal caso la proposta deve essere sottoscritta da almeno 40 elettori della frazione interessata che abbiano i requisiti di cui al comma secondo del precedente articolo.

Capo II
Procedimento
Art. 38

1.  Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo in cui deve concludersi è di giorni 60, salvo i casi in cui un diverso termine sia fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento e viene interrotto se debbano essere richiesti elementi integrativi della domanda, pareri o elementi istruttori da altri enti. Il consiglio comunale determina con regolamento:

a)  i casi in cui il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto e con quali modalità;

b)  il dipendente responsabile dell'istruttoria del procedimento nel caso in cui non sia il Segretario;

c)  le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

Art. 39

1.  Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto è destinato a produrre effetti è assicurata:

a)  mediante avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che il numero dei destinatari non renda particolarmente onerosa la comunicazione personale e debba essere sostituita da altre forme idonee di pubblicità;

b)   audizione del cittadino o della rappresentanza dei cittadini che ne hanno fatto richiesta da parte degli organi competenti;

c)  esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento.

Art. 40

1.  I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere agli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

2.  Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell’intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

Art. 41

1.  Il Segretario assicura che siano posti a disposizione in locali idonei del Comune per la loro libera consultazione i seguenti atti:

a)  lo statuto

b)  i regolamenti comunali

c)  il bilancio comunale ed i documenti annessi;

d)  il piano urbanistico, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e pianificazione del Comune;

e)  ogni altro atto che per espressa decisione del Consiglio debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini

Art. 42

1.  Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del comune delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2.  Sulla domanda di visione si provvede immediatamente nell'orario e con le modalità stabilite. Al rilascio delle copie si provvede sollecitamente, nei limiti della disponibilità dei mezzi.

4.  Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione ed il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

Art. 43

1.  I documenti conservati nell'archivio. storico del Comune possono essere consultati solo singolarmente e con l'autorizzazione del Sindaco, rilasciata su presentazione di domanda scritta.

2.  La consultazione deve avvenire fuori dal locale adibito ad archivio ed in presenza di un dipendente comunale.

Capo III
Pubblicità dei regolamenti
Art. 44

1.  I regolamenti comunali approvati dal Consiglio, dopo l'esame di legittimità da parte della Giunta Provinciale vengono pubblicati all'albo comunale mediante avviso per il periodo di un mese.

2.  Nel caso in cui interessino la generalità dei cittadini il Sindaco, ove il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno, provvede a fornirne gratuitamente copia a quanti ne facciano richiesta.

TITOLO V
Gestione finanziaria
Art. 45

1.  La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

2.  La gestione contabile del comune è disciplinata nell'ambito delle leggi e dello statuto sulla base di apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 46

1.  Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio. Partecipa alle sedute della Giunta su formale richiesta del Sindaco.

2.  Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente.

3.  Può formulare anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4.  Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell' esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.